Dall'unione di più studi professionali sul territorio nazionale, esperti nella gestione delle crisi di impresa, attraverso concordati preventivi e stragiudiziali, ristrutturazioni del debito e piani attestati, nasce l'idea di formare una rete di professionisti, capaci di unire questa esperienza alle possibilità offerte dal nuovo decreto legge n. 3 del 2013 recante disposizioni per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento ed offrire a consumatori e piccoli imprenditori, la possibilità di ripartire.

In questo sito troverete tutta la normativa di riferimento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, notizie e commenti di esperti e la possibilità di richiedere pareri sulla fattibilità del risanamento di specifiche situazioni personali, mediante la compilazione di specifici form ed il successivo contatto diretto con i nostri professionisti.

La prima procedura d’insolvenza per la gestione delle crisi dei privati sovraindebitati

 

Con la riforma della legge 27 gennaio 2012, n.3, l’ordinamento italiano istituisce una procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati, cioè di coloro che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, sia perché al disotto dei limiti dimensionali ivi previsti,  sia perché  soggetti  non imprenditori, rimanevano esclusi da ogni possibilità di soluzione globale delle proprie posizioni debitorie.

Da oggi è dunque ammissibile, previo consenso di una percentuale pari al 70% dei creditori interessati e con l’omologa da parte del tribunale del luogo di residenza  del debitore, accedere ad un accordo di ristrutturazione del debito che ricalca i presupposti contenuti nell’art.182 della legge fallimentare.

Tale procedura prevede l’ausilio del Professionista, non essendo ancora istituito un organismo autonomo, con la funzione di assistenza nei confronti del debitore e di garanzia nei confronti dei terzi creditori circa la fattibilità delle proposte di pagamento.

Con questa nuova normativa sembra avere completamento  l’ordinamento concorsuale, poiché viene consentito anche al privato cittadino o al piccolissimo imprenditore di frenare una pluralità di azioni esperite in via autonoma da ciascun singolo creditore, proponendo nel contempo agli stessi un piano di rientro valido e supportato dal vaglio dell’amministrazione giudiziaria.

Si avrà in questo modo la possibilità anche per il comune debitore di fornire una soluzione globale a tutto il proprio passivo, con un nuovo strumento in grado di garantire una soluzione che investe l’intero patrimonio, risparmiando tanto al debitore quanto al singolo creditore i tempi ed i costi delle esecuzioni individuali, che non sempre riescono a salvaguardare i diritti patrimoniali.

La legge 27 gennaio 2012, n.3, agli artt. da 6 a 20, fissa l’ambito d’ingresso, le modalità di apertura della procedura, l’istruttoria, il procedimento, l’omologazione, l’esecuzione, le patologie ed anche le sanzioni penali della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Poiché trattasi di una procedura fruibile da parte del debitore intenzionato a siglare  un accordo qualificato su un proprio piano di fuoriuscita dalla crisi,serio e meritevole, il giudice, esperito il giudizio sull’ ammissibilità della proposta, rende  il patrimonio del debitore inattaccabile da iniziative aggressive singolari, evitando per 120 giorni la procedibilità di azioni esecutive e cautelari, oltre che la nascita di cause di prelazione.

 Garantendo comunque una tutela anche a coloro che non abbiano aderito all’accordo, il piano può anche fissare una moratoria di un anno,nonché prevedere che il rispetto dello stesso e l’adempimento alle scadenze concordate, sia deferito ad un liquidatore appositamente nominato per l’esecuzione della procedura.

Un ruolo di rilievo è affidato alle attività di asseverazione dell’organismo di composizione della crisi, che interviene valutando  la realizzabilità del piano nonché la veridicità dei dati  allegati alla proposta.

Nella prima fase, egli istruisce la procedura,  raccogliendo i consensi ed indirizzando al giudice relazioni e contestazioni;successivamente spetta al Tribunale  il giudizio di omologazione dell’accordo raggiunto.

A garanzia della serietà della procedura esistono norme penali che prevedono fattispecie di reato in capo al debitore ed all’organo di composizione della crisi, tese ad evitare abusi ad attestazioni non veritiere onde conferire maggiore tutela ai creditori che aderiscono all’accordo.