Potenziale interessato dalla legge 3/2012 è anche l’imprenditore agricolo, che in quanto soggetto non fallibile, può beneficiare della legge sul sovraindebitamento, nonché degli accordi di ristrutturazione del debito e della transazione fiscale, ai sensi dell’art 182 bis legge fallimentare.
Il nuovo art. 2135 (terzo co.) amplia la categoria di attività agricole per connessione, includendovi attività che hanno carattere commerciale oggettivo. Tali attività sono (art. 2135 terzo co.):
- le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da una attività agricola;
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonchè l'agriturismo.
Al fine della identificazione di attività connesse è quindi necessaria la contemporanea presenza di due requisiti:
- chi esercita attività connesse deve già essere imprenditore agricolo, ossia svolgere quelle attività agricole previste al primo comma dell'art. 2135 (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui).
- l'attività connessa deve essere coerente con l'attività essenziale (produzione vino sulla base dell'uva proveniente dal proprio fondo e non produzione di vino se si è allevatori di mucche).
È tuttavia considerata attività connessa, ad esempio, l'acquisto di uva da vinificare se si è già produttori di uva per aumentare il quantitativo di vino se il proprio mercato lo richiede, oppure direttamente l'acquisto di vino, purché la quantità acquistata non superi la quantità prodotta dalla propria azienda.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che la casistica si amplia notevolmente, permettendo a molti più soggetti di accedere al beneficio di una soluzione concordata.